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Google non è responsabile della pubblicità illecita

Il Tribunale di Palermo, in una recente sentenza emanata nei giorni scorsi, ha scagionato Google dalla responsabilità di diffondere pubblicità illecita. Di conseguenza si stabilisce il principio che un motore di ricerca non è responsabile delle inserzioni pubblicitarie.
A cura di Francesco Russo
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La sentenza del Tribunale di Palermo risale a qualche mese fa, ma ne è stato dato giusto risalto in un recente seminario sui diritti del consumatore che si è tenuto in questi giorni proprio a Palermo. Il caso riguarda una contraffazione di marchio operata attraverso AdWords, il popolare servizio di pubblicità online di proprietà di Google. La sentenza assume una importanza rilevante in quanto solleva completamente il motore di ricerca da responsabilità di eventuali campagne pubblicitarie illecite, in quanto l'ISP, ossia Internet Service Provider, nella fattispecie Google, fornisce un servizio senza alcun controllo sul contenuto delle campagne stesse.

Il caso su cui si è pronunciato il Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, riguardava una società di noleggio siciliana che usava una keywords particolare con l'intenzione di danneggiare il diretto concorrente. In pratica la società di noleggio utilizzava la parola "Maggiore" come parola chiave per le sue campagne, di conseguenza questa stessa parola andava a ledere i diritti della Maggiore Rent Spa e Maggiore Finanziaria di Partecipazioni S.r.l., cioè titolare e licenziataria del "marchio". L'aggravante era che la concessionaria operava nello stesso settore della Maggiore Rent Spa. E' abbastanza evidente che tale modo di operare andasse a contrastare con chi di fatto è proprietario di uno specifico marchio, quindi ecco l'illecito individuato dal Tribunale di Palermo.

La sentenza ritiene infatti che l'uso della parola "Maggiore" utilizzata nelle campagne da parte della società di noleggio, portasse in confusione l'utilizzatore finale dei servizi, quindi il consumatore, perchè l'intento della concessionaria era quello di appropriarsi illecitamente di una "keyword" e di un servizio che è già distintamente associabile a un'azienda specifica. E di questo si può ritenere responsabile in questo caso chi fornisce il servizio di pubblicità online? Secondo la sentenza no. Nel senso che Google in questo caso fornisce il servizio senza effettuare operazioni di controllo sulle stesse campagne. In questo caso è un servizio di hosting e non è tenuto a controllare i contenuti che gli stessi utenti caricano. Inoltre, il Tribunale di Palermo riconosce a Google di essere prontamente intervenuta del sospendere le campagne anche senza una chiara richiesta da parte della autorità. La concessionaria ha cercato di rivalersi sul motore di ricerca sostenendo che fosse responsabile allo stesso livello, ma la sentenza ha di fatto negato questa responsabilità condannando la concessionaria a risarcire i danni alla "Maggiore" in relazione alla diffusione delle campagne stesse.

E' una sentenza importante questa che farà caso di storia e che fa discutere proprio sull'aspetto spinoso della responsabilità della diffusione di certi contenuti. Questa sentenza quindi da ulteriori indicazioni che di certo saranno utili in altri casi, perchè di sicuro altri ce ne saranno.

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