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Ok alla (brutta) legge sul cyberbullismo: fino a 6 anni per lo stalking online

Approvata alla Camera la proposta di legge per il contrasto del cyberbullismo. In caso gli atti intimidatori vengano commessi via Web, la pdl prevede la reclusione da 1 a 6 anni. Numerosi i punti equivoci contenuti nel testo di legge, che rischiano di concretizzare l’approvazione di una legge bavaglio per il web.
A cura di Charlotte Matteini
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E' stata approvata dalla Camera dei Deputati la proposta di legge relativa al contrasto del fenomeno del "cyberbullismo". Dopo un estenuante iter legislativo iniziato più di due anni fa, in cui il testo di legge ha subito numerose modifiche rispetto alla versione originale, è stato confermato dai deputati con 242 a favore, 73 no e 48 astenuti. Tra i contrari, gli onorevoli del Movimento 5 Stelle. Favorevoli Partito democratico, Area popolare, Alleanza liberale, Socialisti, Fratelli d'Italia, Scelta Civica e Democrazia Solidale. Astenuti Forza Italia, Lega Nord, Conservatori e Riformisti e Sinistra italiana. Il testo passerà ora nuovamente a Palazzo Madama per un'ulteriore rilettura.

"Una buona legge contro il bullismo e il cyberbullismo, approvata all'unanimità dal Senato, qui alla Camera è stata sabotata, sacrificando sull'altare della censura al web proprio coloro che avrebbe dovuto tutelare: i minori", si legge nella nota stampa del Movimento 5 Stelle.

Che cos'è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo consiste nell'esternazione di atteggiamenti e comportamenti atti a creare una sorta di pressione fisica e psicologica, reiterata nel tempo, allo scopo di intimidire, maltrattare o intimorire una o più persone individuate come persona più debole del gruppo, comportamenti messi in atto in Rete e sui social network come Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram e Snapchat. Il fenomeno assume contorni ancor più nefasti rispetto al bullismo tradizionale a causa dell'anonimato garantito dal Web e dalla potenziale risonanza nazionale o mondiale che può assumere un dato atto intimidatorio sfruttando l'amplissima platea di iscritti ai social, che ormai contano, a seconda dei casi, milioni o miliardi di utenti. Alcuni studi calcolano il fenomeno del cyberbullismo coinvolga circa l'8% della popolazione scolastica, composta da ragazzi che vanno dai 6 fino ai 18 anni circa.

Nella legislazione attualmente vigente, non esistendo una fattispecie di reato apposita, gli atteggiamenti e i comportamenti che sfociano in bullismo vengono puniti ricorrendo alle sanzioni previste da altri tipi di reato, a seconda dei comportamenti messi in atto, come ad esempio violenza privata, lesioni, minaccia, stalking, estorsione, diffamazione, ingiuria e molti altri ancora.

"Quando vado nelle scuole a parlare del fenomeno, mi capita di ascoltare ragazzi che fanno coming out. Sono ancora poche le vittime che lo fanno, come quelli che da spettatori denunciano episodi di questo genere. Perciò abbiamo previsto percorsi intermedi: abbiamo pensato a un referente, uno sportello di ascolto in ogni scuola, a progetti strutturali di peer education con i quali i ragazzi più grandi raccontino ai più piccoli le loro esperienze, in modo che tutti sappiano che il fenomeno esiste, puoi viverlo come vittima, protagonista o gregario ma si può superare parlandone”, ha spiegato la senatrice Ferrara.

Il testo della proposta di Legge

Due anni e otto mesi fa, dunque, è approdata in Parlamento la proposta di legge firmata dalla senatrice del Partito Democratico Elena Ferrara dedicata al contrasto di bullismo e cyberbullismo. La legge, nel corso di questi quasi tre anni, è stata discussa dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali e ha subito numerose modifiche, fino ad approdare alla Camera per la discussione definitiva lo scorso 12 settembre.

Nell'articolo 1 del testo di legge viene fornita la definizione legislativa di cyberbullismo, ovvero la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime "allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche", ma anche la diffusione online di "immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima" attraverso chat e blog, il furto d'identità e "la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione”

All'articolo 2 si dispone la possibilità, per qualunque cittadino anche maggiorenne, di rivolgere un'istanza al gestore del sito internet utilizzato per diffondere materiale online per ottenere provvedimenti a tutela dell'onore in quanto vittima di cyberbullismo, ovvero l'oscuramento e la rimozione dei contenuti dal sito. Il Garante per la Privacy verificherà in seguito il corretto intervento del gestore del sito e, nel caso dovesse accorgersi che entro 48 ore la richiesta non sia stata evasa dal gestore, vi provvede direttamente. L'articolo dispone inoltre l'obbligo, per i provider e gestori dei siti, di dotarsi di strumenti adatti a recepire le istanze dei cittadini entro 30 giorni dall'approvazione della Legge.

L’articolo 4 si occupa invece di disporre linee di orientamento "per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale”, il conseguente insediamento in ogni istituto scolastico di un referente ad hoc e affida al preside della scuola il compito "di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie (di sostegno e disciplinari)”.

All'articolo 6 si dispone che i fatti che "non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento del questore" , finalizzata a evitare il ricorso alla sanzione penale e a rendere consapevole il minore dell'atto commesso.

All'articolo 6-bis, invece, vengono introdotte delle modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, concernente le sanzioni previste per il reato di stalking, e disposto che "se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici" è prevista la reclusione da uno a sei anni. "La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia".

Le reazioni alla legge: "Si rischia di imbavagliare la Rete"

Il testo di legge attuale, quindi, è stato modificato in modo tale da comprendere al suo interno sanzioni atte a punire sia il bullismo tradizionale che il cyberbullismo. Si compone di sei articoli totali, che spaziano dalla tutela della privacy delle vittime fino alla diffamazione online e, rispetto all'iniziale proposta, il raggio d'azione della legge è stato ampliato: dalla tutela del minore offeso, il nuovo testo prevede invece l'allargamento dell'ambito a tutti i cittadini. Inoltre, proprio il punto legato alla diffamazione online ha creato diversi malumori e diverse proteste perché il contorno del reato sarebbe troppo ampio e, dovesse essere approvata la legge senza ulteriori modifiche, si rischierebbe di vedere sanzionate condotte che nulla a che fare con il cyberbullismo vero e proprio, ma che in realtà attengono alla libertà di satira e di espressione. Insomma, nel tentativo di sanzionare i comportamenti realmente deleteri, si rischia allo stesso tempo di creare un sorta di bavaglio alla Rete, che potrebbe avere conseguenze nefaste per quanto concerne la libertà di espressione degli individui.

Il Movimento 5 Stelle, per voce del capogruppo Vittorio Ferraresi, si dice contrario alla proposta di legge così com'è stata modificata dalle Commissioni. "Siamo assolutamente favorevoli a una legge contro atti di bullismo e cyberbullismo, ma ciò che si vuole approvare riguarda tutt’altro. Anche se la maggioranza ha recepito modifiche che abbiamo avanzato per limitare i danni di questa legge e sono stati fatti passi in avanti, restano delle problematiche importanti", come ad esempio l’allargamento della norma a tutti i cittadini "una follia. Pensare di affidare il controllo e la possibilità di oscuramento dei contenuti web al garante per la privacy e ai gestori è inconcepibile, sia per l’altissimo livello di responsabilità sia per il rischio di discrezionalità da parte di soggetti che non hanno le risorse e le competenze dell’autorità giudiziaria. Se l’articolo 2 non cambierà sarà quindi un provvedimento insostenibile economicamente e rischioso per la libertà di pensiero".

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