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Cosa dice la nuova disciplina contro l’obsolescenza programmata

Al Senato in questi giorni di discute del Ddl n. 65 sull’obsolescenza programmata, ossia quel fenomeno sempre più presente nell’era digitale che stiamo vivendo che si basa su una precisa strategia volta a limitare la durata dei dispositivi ad un periodo ben preciso. Uno degli obiettivi della norma è elevare la durata della garanzia di conformità da 5 a 10 anni.
A cura di Francesco Russo
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obsolescenza programmata

Al Senato in questi giorni di discute del Ddl n. 65 sull'obsolescenza programmata, ossia quel fenomeno sempre più presente nell'era digitale che stiamo vivendo che si basa su una precisa strategia volta a limitare la durata dei dispositivi ad un periodo ben preciso. La discussione del testo in commissione Industria del Senato ha dato modo anche al presidente dell'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, di esprimersi a favore di questa norma che ha il pregio, ha sottolineato Rustichelli, "di porre il Paese in linea con quelli a legislazione più avanzata, peraltro ascrivendo rilievo penale a condotte suscettibili di offendere una pluralità di beni e soggetti giuridici".

In Europa, il fenomeno dell'obsolescenza programmata costa agli utenti qualcosa come 100 miliardi di euro l'anno, considerando anche che la media di vita di un prodotto elettrodomestico si è ridotta notevolmente negli ultimi decenni. Parere favorevole ha espresso anche Carlo Rienzi, sempre in audizione al Senato, presidente del Codacons, il quale sottolinea la necessita che il Parlamento si attivi per estendere la garanzia sui prodotti da 5 a 10 anni.

Il Disegno di legge n. 65 in materia di obsolescenza programmata, "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo" in effetti punta alle modifiche del codice del consumo, allo scopo di elevare la durata della garanzia di conformità da 5 a 10 anni. Il ddl mette bene in evidenza, all'art. 1 quale sia il mood della norma, infatti si legge: "È fatto divieto al produttore di mettere in atto tecniche che possano portare all’obsolescenza programmata dei beni di consumo". Inoltre, il riconoscimento automatico di tale diritto, senza oneri di prova, sarebbe innalzato a un anno dall'acquisto, rispetto agli attuali 6 mesi.

Negli articoli successivi del dd n.65 si punta a modificare il codice, sostenendo che (art. 1) il produttore deve garantire, in sintesi, una maggiore durata della vita del prodotto garantendo continui aggiornamenti del software "per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale", nonché la naturale assistenza tecnica.

La norma prevede anche  una nuova sezione per la disponibilità delle parti ricambio, dopo la cessazione della produzione. In pratica, sono previsti (art. 7): 7 anni per le parti funzionali di prezzo superiore ai 60 euro; 5 anni per quelle inferiori ai 60 euro; e 2 anni per quelle estetiche e non funzionali. Le sanzioni prevedono reclusione fino a due anni e multa di 300 mila euro se dovesse confermarsi l’inganno (art. 9).

Roberto Rustichelli, presidente AGCM, in audizione al Senato non ha fatto mancare le sue critiche e i suggerimenti dell'autorità in materia. In particolare ha voluto segnalare: "Questo assetto normativo, che ha l’evidente scopo di proteggere il consumatore, imputando la responsabilità al soggetto a lui più vicino – ossia a quello che gli ha venduto il bene – rischia, con la nuova formulazione, di ribaltare su quest’ultimo, anziché sul produttore, la responsabilità delle condotte ascrivibili all'obsolescenza programmata". E inoltre: "Il secondo rilievo attiene alla proposta di estendere ex lege la durata della garanzia legale a 4 anni per i beni di piccole dimensioni e a 8 anni per i beni di grandi dimensioni: tale proposta non appare tener conto della estrema varietà dei prodotti, del loro diverso tasso di utilizzo e della diversa evoluzione tecnologica che caratterizza ogni mercato e che costituisce un rilevante ambito di confronto competitivo sul mercato".

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