Privacy: consenso obbligatorio per la profilazione degli utenti online
Non è possibile analizzare il comportamento online dei navigatori, senza aver acquisito il loro consenso, per proporre pubblicità mirate: lo ha stabilito il Garante che, invece, ha dato il via libera ai casi di profilazione previa autorizzazione dell'utente.
La questione è emersa a seguito di una richiesta avanzata al Garante da parte di una società di tlc per il monitoraggio della navigazione online dei propri clienti, rigettata perchè l'Autorità avrebbe riscontrato la reversibilità del processo di "camuffamento" delle identità degli utenti che la compagnia aveva addotto come garanzia della liceità della pratica.
Stabilite le condizioni per l'effettuazione delle azioni di profilazione, il Garante si è espresso poi sul monitoraggio – per finalità commerciali, pubblicitarie e di customer care – dell’attività degli abbonati ai servizi di tv interattiva. Sempre la Telco la società richiedente il parere dell'Autorità.
I dati trasmessi sul "canale di ritorno" – la connessione che permette l'interazione dell'utente con il canale tv – possono essere analizzati purchè nel rispetto della privacy.
Nello specifico:
– occorre limitarsi a creare gruppi di profilazione basati su macrocategorie (ad es. film d’azione, commedie) e con un periodo di analisi non inferiore alla settimana
– i dati sensibili, come i gusti sessuali o gli orientamenti politici, potranno essere usati solo se strettamente connessi a uno specifico bene o prodotto richiesto dall’utente e comunque solo dopo aver ottenuto il consenso scritto dell’interessato e la specifica autorizzazione dell’Autorità.
Inoltre, qualsiasi forma di profilazione incrociata – tra utenti del canale tv e del canale telefonico, per esempio – non è consentita, onde ridurre l'invasività dell'azione di monitoraggio.