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Telemarketing, non sarà più necessario il consenso per le chiamate a scopo commerciale

Il ddl concorrenza è stato approvato alla Camera con 218 sì, 124 no e 36 astenuti. Su 630 deputati, erano presenti in 378 e hanno preso parte alla votazione in 342. In attesa della fiducia del Senato ecco le novità che sono emerse per quanto riguarda il telemarketing.
A cura di Matteo Acitelli
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Il ddl concorrenza è stato approvato alla Camera con 218 sì, 124 no e 36 astenuti. Su 630 deputati, erano presenti in 378 e hanno preso parte alla votazione in 342. In attesa della fiducia del Senato ecco le novità che sono emerse per quanto riguarda il telemarketing. Secondo le nuove norme incluse nel testo, salta un importante comma attraverso il quale venivano stabilite alcune caratteristiche necessarie per le telefonate da parte dei call center.

Nel dettaglio il testo del ddl concorrenza non sono più presenti i punti che obbligavano gli operatori dei call center a dichiarare l'identità del soggetto per il quale si effettua la chiamata, a specificare la natura commerciale e a proseguire la chiamata solo in presenza di assenso del destinatario. La norma sul telemarketing va contro l'idea del Senato che chiedeva l'introduzione di una serie di paletti per tutte le chiamate effettuate degli operatori dei call center.

Secondo quanto spiegato dall'onorevole Tiziano Arlotti: "Le norme di modifica del Codice di protezione dei dati personali in materia di telemarketing contenute nel testo approvato dal Senato erano gravemente lesive dei diritti individuali, perché avrebbero legittimato l’effettuazione di chiamate a contenuto promozionale in assenza del previo consenso dell’interessato (e persino in presenza della sua previa opposizione): per tali ragioni si è deciso di sopprimerle".

Di un'altra idea il Presidente del Garante della Privacy Antonello Soro secondo cui la norma relativa al telemarketing contenuta nel testo del ddl concorrenza "suscita sconcerto e preoccupazione": "Essa elimina il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali, “liberalizzando” il fenomeno del telemarketing selvaggio e prevedendo come unica forma di tutela dell’utente la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima".

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