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Sentenza storica della Cassazione, i giornali online non sono sottoposti alla legge sulla stampa del 1948

Depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha assolto Carlo Ruta dall’accusa di reato di stampa clandestina per il suo blog di informazione contro la mafia. Secondo i giudici i giornali online non rispondono ai criteri previsti dalla legge per essere definiti “un prodotto stampa”, pertanto non sono sottoposti agli stessi vincoli.
A cura di Angelo Marra
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Lo scorso maggio la Corte di Cassazione ha annullato la condanna a Carlo Ruta per il reato di stampa clandestina, dopo che il Tribunale di Modica lo aveva condannato per la pubblicazione del giornale online Accadde in Sicilia. Se la notizia non può che essere un'occasione di riscatto sia per Ruta che per chiunque lotti ogni giorno per la libertà di informazione, le motivazioni depositate dalla Cassazione segnano una svolta nella storia dell'editoria italiana, chiarendo alcuni punti poco definiti ma al tempo stesso ricordando l'inadeguatezza dell'impianto normativo in materia, basato su una legge di oltre sessant'anni fa.

Secondo i giudici infatti nè il blog di Carlo Ruta nè alcuna testata telematica sono sottoposti alla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, "Disposizioni sulla stampa", a meno di non aver fatto richiesta di finanziamento pubblico. Pertanto non sussiste l'obbligo di registrazione del sito presso il Tribunale e decade quindi l'eventuale accusa di stampa clandestina. Ecco i passaggi più importanti della sentenza:

3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.
3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010.

Per quanto manchi al riguardo ancora una legge moderna ed adeguata alle esigenze del paese, la sentenza della Cassazione segna un punto fisso nella questione tra la stampa tradizionale e quella digitale, definendo l'impossibilità di identificare la nuova realtà dell'informazione online tramite criteri preesistenti e concepiti per quella cartacea. Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Ruta, che davanti alle motivazioni del Tribunale ha dichiarato: "In tanti hanno ribadito nel maggio scorso che si tratta di una sentenza storica. E credo che tanto più lo si possa dire dopo la lettura delle motivazioni. Questo atto della Corte di Cassazione, conciso e lineare, può avere un peso non indifferente sul dibattito in corso nel paese. Di certo susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni. Concretamente, si tratta di una vittoria della democrazia. Tuttavia, come si è detto coralmente negli ultimi mesi, è necessario difendere e consolidare i risultati che vanno ottenendosi, ed è importante che il nocciolo di questa sentenza, radicalmente democratico, si traduca prima possibile in una legge effettiva dello Stato".

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