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Il Garante della Privacy vara nuove regole sulle offerte commerciali indesiderate e spam

Esternato un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili per avviare campagne pubblicitarie online senza però tempestare gli utenti di spam. Ecco le novità.
A cura di Bruno Mucciarelli
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Ogni giorno tramite qualsiasi utenza tecnologica le aziende o chi per loro utilizzano delle procedure ben identificate per realizzare offerte commerciali a utenti di social network o di servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp grazie al loro consenso. Esistono però invii di email e sms indesiderati che spesso possono provocare oltre che fastidio anche problemi legati ad un consenso non propriamente dato.

Per questo il Garante per la Privacy ha deciso di varare nuove regole che andassero a determinare maggiori controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali come anche misure semplificate per le promozioni delle imprese che rispettano le regole. Parliamo dunque delle nuove "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam", un provvedimento generale, in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che definisce un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia a quanti desiderano difendersi dall'invadenza di chi utilizza senza il loro consenso recapiti e informazioni personali per tempestarli di pubblicità.

Ma quale saranno dunque le novità che il provvedimento sembra pronto ad introdurre?

Innanzitutto si parte dalle offerte commerciali e spam. L'invio di offerte commerciali deve avvenire solo con il consenso preventivo, dunque per inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari. Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto. Vi saranno poi maggiori controlli su chi realizza campagna di marketing e chiaramente chi commissiona campagne promozionali che deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam. Si dovrà richiedere il consenso per l'uso dei dati presenti su internet e social network come Facebook, Twitter ma anche servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger. Non sarà invece necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale.

Per quanto riguarda invece le semplificazioni per le aziende in regola, saranno permesse le email promozionali ai propri clienti, come anche l'invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati. Un'impresa o società inoltre potrà inviare offerte commerciali ai propri "follower" sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l'interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto. Basterà poi un unico consenso per tutte le attività di marketing, quindi il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate. Ed inoltre le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell'apposita informativa fornita all'interessato.

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