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Sentenza della Corte Europea, legittimo rivendere software scaricati ed usati

Nella causa che ha visto contrapporsi Oracle con usedSoft la Corte Europea di Giustizia ha ribadito la cessazione del diritto d’autore degli sviluppatori nel momento in cui si vende il proprio prodotto nell’UE anche per i programmi scaricati dalla rete. La condizione però è che il numero degli utenti previsto dalla licenza rimanga lo stesso.
A cura di Angelo Marra
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Rivendere un software usato è legittimo. Lo ha stabilito la European Court of Justice, che nella causa tra Oracle e usedSoft ha stabilito che i proprietari del software esauriscono il loro diritto di controllare la vendita dei loro prodotti, anche se coperti da copyright, nel momento in cui questi vengono venduti in Europa, a prescindere che tale vendita riguardi un programma scaricato dalla rete o fornito su un supporto fisico. Naturalmente questa “liberalizzazione” ha delle regole ben precise, prima tra tutte l'obbligo per il vecchio proprietario di cancellare ogni copia del programma realizzata ad uso personale. La Corte infatti ha stabilito che il principio alla base di questa sentenza è che il numero di utenti stabilito dalla licenza rimanga lo stesso previsto in origine, senza però porre alcuna limitazione in merito alla sua circolazione.

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Regole diverse invece nel caso di multiutenze, che non potranno essere vendute singolarmente ma dovranno essere cedute in blocco. Il tutto è nato da una causa presso un tribunale tedesco che ha visto contrapporsi il gigante Oracle a usedSoft, azienda che si occupa della rivendita di licenze di programmi usati. Secondo Oracle l'attività portata avanti da usedSoft sarebbe illegale, in quanto i clienti che sulla piattaforma acquistavano le licenze usate poi usufruivano dei servizi online (come il download del programma ) offerti invece dalla stessa corporation americana. Il principio di esaurimento del diritto, stabilito dalla Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer, secondo Oracle non si applicherebbe quindi ai programmi scaricati da internet ma la Corte Europea si è pronunciata in maniera opposta, stabilendo che tale principio valga per qualsiasi modalità di acquisto su territorio europeo, che si tratti di supporto fisico o di download dal web.

Secondo i togati infattitale download dev'essere considerato come una riproduzione di un programma informatico necessaria per consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma conformemente alla sua destinazione. Pertanto il nuovo acquirente della licenza d'uso, come ad esempio un cliente di usedSoft, può acquistare legittimamente una copia corretta e aggiornata del programma informatico in questione scaricandone una copia dal sito del detentore di copyright”. Si tratta sicuramente di una sentenza storica che, oltre ad agevolare la circolazione di programmi usati al tempo stesso segna un precedente importante per quello che riguarda la distinzione di programmi scaricati dalla rete o acquistati su CD o DVD, un passaggio di non poco conto considerata la crescita costante di acquisti di programmi direttamente dalla rete e le possibili conseguenze in ambito legale.

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