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Stop ai cookies senza consenso dell’utente, lo ha stabilito il Garante

Il Garante per la Privacy ha stabilito lo stop ai cookies senza che ci sia il consenso degli utenti. La decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e i tempi previsti per adeguarsi sono di un anno dalla pubblicazione dello stesso provvedimento. Le sanzioni in caso di informazioni mancanti o non idonee vanno dai 6 ai 30 mila euro.
A cura di Francesco Russo
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Decisione importante quella che ha preso il Garante per la Privacy, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che farà certamente discutere. Il Garante ha dichiarato lo stop all'installazione dei cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso. I cookies memorizzano le informazioni circa i siti visitati dagli utenti, sia da desktop che da mobile, in questo modo, raccogliendoli ed elaborandoli, è più facile fa comparire banner pubblicitari mirati, mostrando pubblicità su prodotti e servizi di sicuro interesse per l'utente. Con questa decisione da oggi il Garante stabilisce che l'utente dovrà avere la possibilità di decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata.

Con questo provvedimento, maturato anche attraverso la consultazione dei vari stakeholder, diventa più facile il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea" – commenta Antonello Soro, presidente del Garante Privacy. "La procedura semplificata consentirà agevolmente ai navigatori di manifestare un consenso davvero libero e consapevole".

Nell'emanare questa decisione, il Garante si sofferma anche su quelle che dovranno essere le nuove modalità, per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso dei cookie.

Da oggi, quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web, deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:

1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;

2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;

3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti";

4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie.

Al gestore del sito, nel rispetto dell'obbligo di tenere traccia del consenso dell'utente, è consentito utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l'informativa breve alla seconda visita dell'utente. All'utente resta comunque la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso l'informativa estesa che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

Banner di esempio
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Per ciò che riguarda i tempi di adeguamento, il Garante riconosce l'impatto che questa decisione può avere per i siti, anche in termini economici, e per questo motivo stabilisce un anno di tempo (dalla pubblicazione del provvedimento stesso) per adeguarsi al provvedimento. Trascorso tale periodo e nel caso in cui il Garante ravvisasse casi "di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati", allora scatta la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che va dai 6 ai 30 mila euro.

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