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Agcom su copyright e censura del Web: la Rete dice no

L’avvocato Fulvio Sarzana, tra i maggiori esperti italiani di diritto penale delle tecnologie informatiche, ci ha aiutato a comprendere come mai la delibera AGCOM in materia di diritto d’autore è pericolosa e va ostacolata con ogni mezzo possibile.
A cura di Anna Coluccino
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censura web

Come avevamo profeticamente annunciato poco più di un mese fa all'indomani della pubblicazione della delibera AGCOM in materia di diritti d'autore e pirateria online, le proposte avanzate dall‘Authority stanno per essere rese attuative senza che ci sia stato alcun intervento da parte del legislatore e senza alcun tentativo di promozione o ricerca di un confronto vero e fattivo con le realtà che popolano la rete, fanno informazione, offrono contenuti, consentono il libero scambio di cultura e conoscenza. Insomma, una buona parte del web italiano percepisce queste delibere AGCOM come un vero e proprio abuso di potere, specie per la libertà di sequestrate e chiudere siti internet (italiani ed esteri) che l'Authority si auto-assegna senza.

Ed è proprio sulla base di queste istanze che nasce il progetto sitononraggiungibile. Progetto realizzato e promosso dall'avvocato Fulvio Sarzana –che ringraziamo sentitamente per l'essenziale contributo che ha dato alla stesura di questo articolo-  in collaborazione con ADICONSUM, ALTROCONSUMO, Associazioni di categoria ASSOPROVIDER della CONFCOMMERCIO, ASSONET della Confesercenti e l'Associazione AGORA’ DIGITALE. L'iniziativa, che noi abbiamo deciso di sostenere, ha prodotto un documento che è stato inviato in forma di lettera aperta al Parlamento italiano e all'AGCOM, e che è possibile sottoscrivere online sul sito sopra indicato. Il contenuto del documento è il seguente:

Ai Parlamentari della Repubblica Italiana e all’AGCOM

Per una moratoria alle nuove regole per la Rete, finché il Parlamento non  deciderà  in maniera esplicita  sull’equilibrio tra diritto d’autore, accesso alla conoscenza e pericolo di nuove censure.

Immaginate che un giorno intere sezioni della vostra biblioteca vengano rese inaccessibili. Non vi verrà  mai detto quali specifici libri, e per quale ragione sono stati rimossi, ma troverete solo un cartello che vi informa che qualcuno, da qualche parte, per qualche ragione, ha segnalato che i libri di quella sezione violano i diritti di qualcun’altro. Immaginate che anche dagli scaffali accessibili della biblioteca qualcuno rimuova costantemente libri senza che voi o gli altri altri utenti della biblioteca, possiate sapere quali volumi sono stati rimossi, e senza che vi sia data la possibilità  di valutare se la rimozione di tali libri viola alcuni dei vostri diritti fondamentali.

Credete che questo non possa accadere in una democrazia?

Se il diritto d’autore non sarà regolamentato in modo da garantire che anche nella sfera digitale ci sia il giusto equilibrio tra i diversi interessi presenti nella società, da strumento di emancipazione dei produttori di contenuti, esso diverrà inevitabilmente un sistema di controllo e censura pervasivo.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 668/2010 del dicembre 2010 ha posto in consultazione un testo che mira ad introdurre un meccanismo che le consentirà di inibire completamente l’accessibilità ai siti posti fuori dal territorio italiano e di rimuovere contenuti sospettati di violare il diritto d’autore in modo automatico e prescindendo da qualsiasi requisito di colpevolezza accertato dell’Autorità giudiziaria.

Le sezioni della "biblioteca" Internet a cui non potrete più accedere includeranno portali informativi esteri sospettati di violare il diritto d’autore senza che ciò sia in qualche modo accertato, gran parte dei sistemi comunemente utilizzati per avere accesso alle informazioni necessarie  per lo scambio di software libero e per conoscere   le opere disponibili nel pubblico dominio e distribuite con licenze aperte.

I singoli "libri" rimossi includeranno articoli pubblicati da giornali,  banche dati di pubbliche amministrazioni e di privati, documenti riservati finiti in rete ed utili per conoscere fatti che l’opinione pubblica potrebbe non conoscere diversamente, video amatoriali e fotografie con sottofondo musicale caricate dagli utenti nelle piattaforme di condivisione, singole pagine di blog amatoriali contenenti anche un solo file in violazione del diritto d’autore.

Per scongiurare che tutto ciò avvenga in modo silenzioso, ci appelliamo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni affinché effettui una moratoria sulla nuova regolamentazione sul diritto d’autore.

Nessuna nuova regolamentazione dovrà essere adottata finché il Parlamento non riuscirà ad essere sede di un grande dibattito pubblico alla ricerca di nuovi equilibri tra diritto d’autore e il pericolo di nuove censure e che porti ad introdurre misure che consentano la tutela del diritto alla conoscenza che la stessa Autorità Garante auspica.

Chiediamo questa moratoria perché sappiamo bene quanto regolamentazioni introdotte senza una corretta valutazione del loro impatto possano avere effetti molto diversi da quelli ipotizzati.

Chiediamo questa moratoria perché temiamo che i compiti che la regolamentazione affiderebbe all’Autorità Garante assumeranno dimensioni difficilmente gestibili dalla stessa Autorità e porteranno presto ad una congestione a cui seguirà probabilmente approssimazione o mera discrezionalità.

Riteniamo inoltre pericoloso che l’Autorità Garante si spinga a regolamentare direttamente ambiti che la Costituzione affida al potere legislativo e al potere giudiziario e che negli altri paesi sono stati oggetto di lunghe discussioni parlamentari o, come spesso è accaduto per la rete, di un’autoregolamentazione all’interno dei perimetri che le leggi tradizionali consentivano.

Ci appelliamo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti affinché il Parlamento possa essere sede di un dibattito che coinvolga tutti gli attori della Rete e i maggiori esperti internazionali del settore. In questo modo si otterrà il risultato di ridare al Parlamento il ruolo di interlocutore ineliminabile  con la società civile, e di rispettare il principio di separazione dei poteri dello Stato.

Ma perché le associazioni si sono prese la briga di produrre un simile documento? E' presto detto. Tra poco più di un mese potrà essere emanata la Delibera 668/2010 risalente al 17 dicembre 2010. Tale delibera riguarda i poteri inibitori e di cancellazione  da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In teoria, l'Authority avrebbe dovuto occuparsi del diritto d’autore online, ma in realtà  la delibera si rivela fortemente limitativa del diritto di accesso alla conoscenza dei cittadini italiani. Tra qualche mese, ad esempio, l'AGCOM potrebbe decidere (motu proprio) di limitare l'accesso dei cybernauti italiani a siti come WikiLeaks.

Grazie all'aiuto dell'avvocato Fulvio Sarzana, tra i maggiori esperti italiani di diritto penale delle tecnologie informatiche, alla cui penna dobbiamo gran parte dei contenuti di seguito proposti, abbiamo provato a capire un po' meglio perché questa delibera è pericolosa e va ostacolata con ogni mezzo possibile.

Chi viene colpito dalla delibera

Secondo l’autorità i propri poteri di cancellazione e di inibizione si applicheranno a tutti i siti, i portali, i blog, gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di  violare il diritto d’autore. A dirlo è proprio la delibera, negli articoli 2.1 e 2.2. Nessuna interpretazione quindi, solo attenta lettura degli atti. Il fatto di gestire un sito privato o un blog senza alcun fine di lucro, inoltre, non è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità in caso di sospetta violazione del diritto d’autore. La delibera non sancisce alcuna differenziazione tra un portale privato ed uno pubblico, tra chi esercita la propria attività a fini di lucro, e chi lo fa amatorialmente o per diletto personale. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è attribuita competenze decisionale anche nel merito di siti privati. Lo si afferma espressamente al punto 2.3 della delibera.  In tutti i casi di "uploading" di contenuti su internet, su qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di sospetta violazione,  potrà operare il procedimento di cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name Systems.

Cosa sarà censurato

Tutte le  sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate tramite siti italiani o esteri. Non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di cancellazione o di inibizione. Sono quindi soggette a "protezione del copyright" tutte le opere presenti negli articoli 1 e 2 della Legge sul diritto d'autore.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

La sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto d’autore tra quelli visti in precedenza  farà scattare la procedura di cancellazione o di inibizione.

Quanto tempo avrà l'utente per rimediare

Il titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti (senza alcuna verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore. Dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti all'AGCOM. E questo sia in caso di siti italiani che esteri. Dopo 5 giorni, i contenuti saranno cancellati dall'Autorità o inibiti dai provider per ordine della stessa.

Diritti dell'Utente (nessuno)

L'utente non potrà dimostrare di essere legittimato ad inserire quel file né si potrà difendere in alcun modo. L'AGCOM non prevede, una volta che sarà entrata a regime, alcuna indagine sulla possibile colpa di chi ha inserito il file. Il sistema di cancellazione o inibizione funzionerà in maniera automatica, senza alcuna verifica.

L'utente, inoltre, non potrà rivolgersi ad un giudice per evitare la cancellazione dei contenuti. L'intera procedura è gestita dall'AGCOM, su ricorso dei privati o delle organizzazioni a tutela del diritto d'autore, e si conclude in 5 giorni, senza alcuna consultazione o interazione con l'Autorità giudiziaria.

Diritti dell'AGCOM

L'Autorità NON può giudicare dei nostri diritti secondo la nostra Costituzione. Non è un giudice e non può esercitare funzioni attribuite solo alla magistratura dalla nostra Costituzione.

Quindi l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di
inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di
contenere ad esempio :

1)    Contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono
riprodotti da fonti successive senza autorizzazione

2)    Contenuti giornalistici anche non riservati che non vengono
ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti privati (
es blog)

3)    Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog

4)    Contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di
siti privati

5)    Software liberi o meno che contengano componenti ( diverse dalle
idee alla base dei programmi )  sospettate di violazione di diritti di
autore

6)    Banche dati on line pubbliche o private  contenenti almeno un
file sospetto  per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da
parte del titolare

7)    Fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC
contenenti un sottofondo musicale

8)    Video caricati dalle web tv

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