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Legge sull’editoria, cosa cambia per i giornali online

Ridefiniti i criteri di accesso ai fondi destinati all’editoria dopo il via libera di Camera e Senato alla conversione in legge del Decreto Editoria. Sgravi per le piccole realtà e sostegno per la conversione in digitale dei giornali tradizionali.
A cura di Angelo Marra
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La Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del Decreto Editoria dopo l'ok del Senato di qualche settimana fa. Oltre a ridisegnare i criteri di accesso al credito disponibile per il mondo di giornali e quotidiani, la legge punta la luce anche sulla stampa online a cui sono dedicate agevolazioni e sgravi di tipo burocratico ed economico. Innanzitutto viene definito cosa si intende per testate in formato digitale, ovvero quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili.

In particolare nell'articolo 3 (Editoria Digitale) il testo apre ai finanziamenti anche per i giornali editi in rete a condizione che questi producano in un anno almeno 240 uscite per i quotidiani (con almeno 10 articoli autoprodotti ogni giorno), 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. I contributi per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale saranno suddivisi in una quota pari, per i primi due anni, al 70% dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale venduta in abbonamento.

Sgravi anche per le piccole realtà editoriali in rete non più soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa) e alle disposizioni della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione) a condizione che i ricavi annui (derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) non superino il tetto dei 100.000 euro annui e che gli editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l’impresa non è tenuta all’iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione.

Il testo integrale della legge sull'Editoria è consultabile a questo link.

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