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Testate online differenti da quelle cartacee, sentenza storica della Cassazione

I giudici hanno stabilito che il direttore di una testata online non può avere le stesse responsabilità di un collega della carta stampata, proprio a causa delle peculiari differenze tra i due mezzi. Il caso dell’Espresso online, condannato e poi assolto per alcuni commenti ritenuti offensivi apparsi sul sito.
A cura di Angelo Marra
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"Perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico". Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha respinto la decisione dei giudici bolognesi che avevano imputato alla direttrice dell'Espresso online Daniela Hamaui l'omessa rimozione di un commento di un lettore sul sito ritenuto offensivo.

I legali della giornalista avevano obiettato che il “corpo del reato” non fosse un commento giornalistico ma “un ‘post' inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo". I giudici hanno accolto questa tesi, affermando l'impossibilità per il direttore di una testata online di “impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l'omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita".

Una sentenza sicuramente destinata a discutere. Fin dalla nascita delle testate online direttori e giornalisti si sono spesso scontrati contro la legge e l'autorità, a causa di una legislazione obsoleta che, almeno finora, aveva paragonato l'editoria tradizionale a quella digitale. Chiunque consulti anche saltuariamente giornali e riviste in rete comprende immediatamente le enormi differenze delle due categorie, soprattutto per ciò che riguarda la pubblicazione di contenuti da parte dei lettori. Nella stampa tradizionale le “lettere al direttore” erano un numero assai limitato e quelle pubblicate venivano scelte e selezionate, pertanto chi di dovere (nel caso giornalista e direttore) ne risultava ovviamente responsabile.

Per ciò che riguarda il giornalismo online invece, soprattutto con l'integrazione con i social network che ormai è prassi per ogni testata, i commenti e e valutazioni dei lettori, oltre che pervenire in maniera assai più massiccia, appaiono sul sito quasi sempre in maniera automatica e senza moderazione. Per un direttore sarebbe quantomeno improbabile trascorrere le giornate alla ricerca di commenti e post che potrebbero essere lesivi dell'immagine di qualcuno tra le migliaia di articoli pubblicati (considerando che è possibile commentare anche quelli usciti anni prima), rendendo in poche parole la sua condotta “naturalmente illecita”.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito un importante precedente, ufficializzando una differenza tra i due strumenti che ormai appare sconosciuta soltanto al legislatore.

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