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Web Tax ridimensionata e ribattezzata: si chiamerà Spot Tax

Ridimensionata e battezzata la Web Tax dalla Commissione Bilancio nel corso della scorsa nottata. L’emendamento si chiamerà Spot Tax e sarà applicabile in un ambito ben preciso.
A cura di Dario Caliendo
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Si è conclusa questa notte, in Commissione Bilancio, la questione che ormai da mesi alimenta critiche e discussioni da parte degli addetti ai lavori e non. La Commissione parlamentare ha approvato esclusivamente il secondo comma della proposta di legge presentata da Francesco Boccia, poi mutata in un emendamento della Legge di Stabilità.

La Web Tax ne è uscita ridimensionata e ribattezzata in Spot Tax, e non prevederà alcun obbligo generalizzato di acquisto online solo da fornitori dotati di partita IVA italiana. Obbligo che sarà comunque previsto in caso di acquisto “spazi pubblicitari online” e “link sponsorizzati visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili”.

Di seguito il testo integrale uscito dalla Commissione dopo le modifiche notturne:

17-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. »
119-bis. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.119-ter. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.  119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Delle modifiche che rendono molto più complicate le transazioni nell'ambito dell'advertising, che in un certo senso fanno perdere al web il concetto di piattaforma senza confini e che costringeranno le aziende tricolore a richiedere una doppia fattura nel caso in cui, determinate campagne pubblicitarie, venissero diffuse e cliccate anche esternamente ai confini nazionali.

Dei cambiamenti che non vanno a modificare il senso dell'emendamento, ma che ne cambiano esclusivamente l'ambito di applicazione, diminuendo i conseguenti benefici per l'Erario, ma facendo persistere tutte le perplessità e le critiche che la vedono assolutamente incompatibile con le normative europee, e che potrebbe costare al nostro Paese l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria che non solo potrebbe portare all'illegittimità dell'emendamento, ma potrebbe obbligare l'Italia anche al pagamento di una sanzione economica.

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